PFHAS Statuti

La forma maschile o femminile utilizzata nei presenti statuti si riferisce ovviamente anche alle forme non espressamente citate.

Art. 1 Nome
Con il nome «Paso Fino Horse Association Switzerland PFHAS» è costituita un’associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice civile svizzero.

È politicamente indipendente e aconfessionale. La sua sede coincide con il domicilio della presidente.

Art. 2 Obiettivo e finalità
La Paso Fino Horse Association Switzerland PFHAS

  • promuove la diffusione e la conoscenza del Paso Fino in Svizzera
  • mantiene la tradizione del Paso Fino così come viene sviluppata e curata in Columbia e in USA, i Paesi in cui questa razza ha avuto origine
  • è impegnata nell’allevamento di razza pura del Paso Fino
  • unisce gli amici del Paso Fino a livello nazionale
  • supporta le attività collegate al Paso Fino
  • cura i rapporti con altre associazioni equestri
  • stabilisce il regolamento di valutazione valido a livello nazionale per il Paso Fino.
  • non persegue alcuno scopo commerciale e non è a fini di lucro

Art. 3 Mezzi
Per conseguire il suo obiettivo, l’Associazione fa affidamento sui contributi dei soci e sui sostegni finanziari e sui proventi di ogni genere.

Art. 4 Affiliazione
Soci sostenitori sono tutte le persone naturali e giuridiche. Tuttavia, il diritto di partecipazione nelle questioni trattate dall’associazione spetta esclusivamente agli associati con cittadinanza svizzera o domicilio in Svizzera.

Art. 5 Adesione / Recessione / Esclusione
L’adesione e l’uscita possono avvenire in qualsiasi momento. Le domande di ammissione vanno presentate alla presidenza che decide in via definitiva in merito all’ammissione. L’associato che intende recedere nel corso dell’anno è comunque tenuto al pagamento dell’intera quota associativa annuale.

La recessione va comunicata per iscritto alla presidente.

Presentando motivazione scritta, la presidenza dell’associazione può decidere l’esclusione degli associati che agiscano contro gli interessi o le decisioni dell’associazione stessa.  L’associato interessato dall’esclusione può presentare ricorso contro la decisione presa in occasione dell’Assemblea generale.

Art. 6   Organizzazione
Gli organi dell’associazione sono:

  • L’Assemblea generale
  • La presidenza
  • L’ufficio di revisione

Gli organi associativi ricoprono cariche a titolo gratuito e in linea di principio hanno esclusivamente diritto al rimborso delle spese effettive e in contanti.

Art. 7 Assemblea generale
L’assemblea generale è il principale organo dell’associazione.

Viene convocata dalla presidenza o su richiesta di un quinto di tutti i membri indicandone l’ordine del giorno almeno 3 settimane prima del termine stabilito.

Annualmente deve svolgersi almeno un’assemblea generale ordinaria, nell’arco di 3 mesi dalla chiusura dell’anno associativo. Se necessario possono essere convocate altre assemblee.  L’invito avviene per iscritto tre settimane prima della data convenuta, allegando l’ordine del giorno.

L’Assemblea generale tratta le seguenti questioni.

  • Approvazione dell’ultimo protocollo dell’Assemblea generale
  • Elezione della presidente
  • Elezione degli altri membri della presidenza
  • Nomina dell’ufficio di revisione
  • Approvazione della relazione annuale della presidente
  • Approvazione del bilancio consuntivo annuale su richiesta dell’ufficio di revisione
  • Approvazione del bilancio preventivo.
  • Informazioni sulle attività pianificate dell’associazione
  • Determinazione del contributo associativo, nell’ambito di quanto stabilito all’articolo 10
  • Richieste della presidenza
  • Richieste degli associati purché siano state inoltrate alla presidenza per iscritto almeno 14 giorni prima dell’assemblea
  • Eventuali modifiche statutarie

Hanno tuttavia diritto di voto solo gli associati di nazionalità svizzera o domiciliati in Svizzera. Ciascun associato può rappresentarne un altro tramite procura scritta. Le decisioni sono prese, con riserva degli artt. 13 e 14, dalla maggioranza semplice dei voti espressi dagli associati presenti e rappresentati. In caso di parità di voti la decisione spetta alla presidente.

Art. 8 Presidenza
La presidenza è composta da almeno 3 e al massimo 7 membri che vengono eletti per due anni e allo scadere del mandato possono essere rieletti.

La presidenza tratta gli affari correnti e rappresenta l’associazione all’esterno. È autorizzata a delegare alla presidente lo svolgimento degli affari urgenti.

La presidenza si costituisce autonomamente.

Assieme a ciascun membro della presidenza, la presidente è autorizzata a firmare con firma collettiva a due.

Su convocazione della presidente, la presidenza si riunisce indicando l’ordine del giorno, purché si renda necessario per l’espletamento degli affari correnti.

La presidenza stabilisce il regolamento di valutazione valido a livello nazionale.

La presidenza decide autonomamente in merito al tipo e modalità di sostegno da fornire alle attività. Le proposte a riguardo possono essere presentate per iscritto alla presidente, allegando tutta la documentazione necessaria alla decisione.

La presidenza ha la facoltà di nominare nuovi membri in sostituzione di eventuali membri dimissionari. La presidenza può anche deciderne la sostituzione qualora non venisse raggiunto il quorum previsto dagli statuti. In questo caso tuttavia tale nomina va presentata alla prossima assemblea generale per poter essere confermata.

Art. 9   Ufficio di revisione
L’ufficio di revisione è composto da almeno un revisore che viene eletto per la durata di due anni. Alla scadenza del mandato è prevista una rielezione.

L’ufficio di revisione verifica il bilancio annuale ed esegue almeno una revisione all’anno. Presenta un rapporto scritto alla Presidenza che lo sottopone al vaglio dell’assemblea generale.

Art. 10 Quote associative
L’ammontare del contributo viene annualmente stabilito dall’Assemblea generale e tuttavia non può eccedere i CHF 500.-. I contributi eccedenti tale importo costituiscono donazioni volontarie.

Art. 11 Responsabilità / Assicurazione
Per le obbligazioni dell’associazione i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul patrimonio dell’associazione. Si esclude una responsabilità personale degli associati.

I singoli associati sono tenuti a provvedere alla stipula di un’assicurazione personale contro gli infortuni.

Art. 12 Anno societario
L’anno societario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 13 Modifiche degli statuti
Le modifiche degli statuti possono essere decise da un’assemblea societaria solo con la maggioranza assoluta di tutti gli aventi diritto di voto presenti e rappresentati, in base all’elenco delle presenze.

Art. 14 Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso esclusivamente nell’ambito di un’assemblea straordinaria che è stata espressamente convocata a tale scopo almeno 30 giorni prima, indicando la decisione proposta.

A tal fine è necessario raggiungere la maggioranza di due terzi degli associati aventi diritto al voto e presenti. Non è ammessa alcuna rappresentanza.

A decidere in merito all’utilizzo del patrimonio dell’associazione in caso di liquidazione è l’assemblea straordinaria. Si esclude la ripartizione fra gli associati.

Art. 15 Entrata in vigore degli statuti

I presenti statuti sono stati approvati e immediatamente messi in vigore nell’ambito dell’Assemblea costitutiva del 15 giugno 2013.  Il primo anno societario è stato prolungato fino al 30 giugno 2014.

 

 

 

Schocherswil, 15 giugno 2013

la presidente
Petra Gugler

l’atturia
Sylvie Saxer