{"id":166,"date":"2017-09-08T18:25:50","date_gmt":"2017-09-08T16:25:50","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost:8888\/pfhasneu\/?page_id=166"},"modified":"2022-11-10T17:47:09","modified_gmt":"2022-11-10T16:47:09","slug":"statuten","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.pfhas.ch\/it\/verein\/statuten\/","title":{"rendered":"Statuten"},"content":{"rendered":"<h2>PFHAS Statuti<\/h2>\n<p>La forma maschile o femminile utilizzata nei presenti statuti si riferisce ovviamente anche alle forme non espressamente citate.<\/p>\n<p><strong>Art. 1 Nome<br \/><\/strong>Con il nome \u00abPaso Fino Horse Association Switzerland PFHAS\u00bb \u00e8 costituita un\u2019associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice civile svizzero.<\/p>\n<p>\u00c8 politicamente indipendente e aconfessionale.\u00a0La sua sede coincide con il domicilio della presidente.<\/p>\n<p><strong>Art. 2 Obiettivo e finalit\u00e0<br \/><\/strong>La Paso Fino Horse Association Switzerland PFHAS<\/p>\n<ul>\n<li>promuove la diffusione e la conoscenza del Paso Fino in Svizzera<\/li>\n<li>mantiene la tradizione del Paso Fino cos\u00ec come viene sviluppata e curata in Columbia e in USA, i Paesi in cui questa razza ha avuto origine<\/li>\n<li>\u00e8 impegnata nell\u2019allevamento di razza pura del Paso Fino<\/li>\n<li>unisce gli amici del Paso Fino a livello nazionale<\/li>\n<li>supporta le attivit\u00e0 collegate al Paso Fino<\/li>\n<li>cura i rapporti con altre associazioni equestri<\/li>\n<li>stabilisce il regolamento di valutazione valido a livello nazionale per il Paso Fino.<\/li>\n<li>non persegue alcuno scopo commerciale e non \u00e8 a fini di lucro<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Art. 3 Mezzi<br \/><\/strong>Per conseguire il suo obiettivo, l\u2019Associazione fa affidamento sui contributi dei soci e sui sostegni finanziari e sui proventi di ogni genere.<\/p>\n<p><strong>Art. 4 Affiliazione<br \/><\/strong>Soci sostenitori sono tutte le persone naturali e giuridiche. Tuttavia, il diritto di partecipazione nelle questioni trattate dall\u2019associazione spetta esclusivamente agli associati con cittadinanza svizzera o domicilio in Svizzera.<\/p>\n<p><strong>Art. 5 Adesione \/ Recessione \/ Esclusione<br \/><\/strong>L\u2019adesione e l\u2019uscita possono avvenire in qualsiasi momento. Le domande di ammissione vanno presentate alla presidenza che decide in via definitiva in merito all\u2019ammissione. L\u2019associato che intende recedere nel corso dell\u2019anno \u00e8 comunque tenuto al pagamento dell\u2019intera quota associativa annuale.<\/p>\n<p>La recessione va comunicata per iscritto alla presidente.<\/p>\n<p>Presentando motivazione scritta, la presidenza dell\u2019associazione pu\u00f2 decidere l\u2019esclusione degli associati che agiscano contro gli interessi o le decisioni dell\u2019associazione stessa.\u00a0 L\u2019associato interessato dall\u2019esclusione pu\u00f2 presentare ricorso contro la decisione presa in occasione dell\u2019Assemblea generale.<\/p>\n<p><strong>Art. 6\u00a0\u00a0 Organizzazione<br \/><\/strong>Gli organi dell\u2019associazione sono:<\/p>\n<ul>\n<li>L\u2019Assemblea generale<\/li>\n<li>La presidenza<\/li>\n<li>L\u2019ufficio di revisione<\/li>\n<\/ul>\n<p>Gli organi associativi ricoprono cariche a titolo gratuito e in linea di principio hanno esclusivamente diritto al rimborso delle spese effettive e in contanti.<\/p>\n<p><strong>Art. 7 Assemblea generale<br \/><\/strong>L\u2019assemblea generale \u00e8 il principale organo dell\u2019associazione.<\/p>\n<p>Viene convocata dalla presidenza o su richiesta di un quinto di tutti i membri indicandone l\u2019ordine del giorno almeno 3 settimane prima del termine stabilito.<\/p>\n<p>Annualmente deve svolgersi almeno un\u2019assemblea generale ordinaria, nell\u2019arco di 3 mesi dalla chiusura dell\u2019anno associativo. Se necessario possono essere convocate altre assemblee.\u00a0 L\u2019invito avviene per iscritto tre settimane prima della data convenuta, allegando l\u2019ordine del giorno.<\/p>\n<p>L\u2019Assemblea generale tratta le seguenti questioni.<\/p>\n<ul>\n<li>Approvazione dell\u2019ultimo protocollo dell\u2019Assemblea generale<\/li>\n<li>Elezione della presidente<\/li>\n<li>Elezione degli altri membri della presidenza<\/li>\n<li>Nomina dell&#8217;ufficio di revisione<\/li>\n<li>Approvazione della relazione annuale della presidente<\/li>\n<li>Approvazione del bilancio consuntivo annuale su richiesta dell\u2019ufficio di revisione<\/li>\n<li>Approvazione del bilancio preventivo.<\/li>\n<li>Informazioni sulle attivit\u00e0 pianificate dell\u2019associazione<\/li>\n<li>Determinazione del contributo associativo, nell\u2019ambito di quanto stabilito all\u2019articolo 10<\/li>\n<li>Richieste della presidenza<\/li>\n<li>Richieste degli associati purch\u00e9 siano state inoltrate alla presidenza per iscritto almeno 14 giorni prima dell\u2019assemblea<\/li>\n<li>Eventuali modifiche statutarie<\/li>\n<\/ul>\n<p>Hanno tuttavia diritto di voto solo gli associati di nazionalit\u00e0 svizzera o domiciliati in Svizzera. Ciascun associato pu\u00f2 rappresentarne un altro tramite procura scritta. Le decisioni sono prese, con riserva degli artt. 13 e 14, dalla maggioranza semplice dei voti espressi dagli associati presenti e rappresentati. In caso di parit\u00e0 di voti la decisione spetta alla presidente.<\/p>\n<p><strong>Art. 8 Presidenza<br \/><\/strong>La presidenza \u00e8 composta da almeno 3 e al massimo 7 membri che vengono eletti per due anni e allo scadere del mandato possono essere rieletti.<\/p>\n<p>La presidenza tratta gli affari correnti e rappresenta l\u2019associazione all\u2019esterno. \u00c8 autorizzata a delegare alla presidente lo svolgimento degli affari urgenti.<\/p>\n<p>La presidenza si costituisce autonomamente.<\/p>\n<p>Assieme a ciascun membro della presidenza, la presidente \u00e8 autorizzata a firmare con firma collettiva a due.<\/p>\n<p>Su convocazione della presidente, la presidenza si riunisce indicando l\u2019ordine del giorno, purch\u00e9 si renda necessario per l\u2019espletamento degli affari correnti.<\/p>\n<p>La presidenza stabilisce il regolamento di valutazione valido a livello nazionale.<\/p>\n<p>La presidenza decide autonomamente in merito al tipo e modalit\u00e0 di sostegno da fornire alle attivit\u00e0. Le proposte a riguardo possono essere presentate per iscritto alla presidente, allegando tutta la documentazione necessaria alla decisione.<\/p>\n<p>La presidenza ha la facolt\u00e0 di nominare nuovi membri in sostituzione di eventuali membri dimissionari. La presidenza pu\u00f2 anche deciderne la sostituzione qualora non venisse raggiunto il quorum previsto dagli statuti. In questo caso tuttavia tale nomina va presentata alla prossima assemblea generale per poter essere confermata.<\/p>\n<p><strong>Art. 9\u00a0\u00a0 Ufficio di revisione<br \/><\/strong>L\u2019ufficio di revisione \u00e8 composto da almeno un revisore che viene eletto per la durata di due anni. Alla scadenza del mandato \u00e8 prevista una rielezione.<\/p>\n<p>L\u2019ufficio di revisione verifica il bilancio annuale ed esegue almeno una revisione all\u2019anno. Presenta un rapporto scritto alla Presidenza che lo sottopone al vaglio dell\u2019assemblea generale.<\/p>\n<p><strong>Art. 10 Quote associative<br \/><\/strong>L\u2019ammontare del contributo viene annualmente stabilito dall\u2019Assemblea generale e tuttavia non pu\u00f2 eccedere i CHF 500.-. I contributi eccedenti tale importo costituiscono donazioni volontarie.<\/p>\n<p><strong>Art. 11 Responsabilit\u00e0 \/ Assicurazione<br \/><\/strong>Per le obbligazioni dell\u2019associazione i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul patrimonio dell\u2019associazione. Si esclude una responsabilit\u00e0 personale degli associati.<\/p>\n<p>I singoli associati sono tenuti a provvedere alla stipula di un\u2019assicurazione personale contro gli infortuni.<\/p>\n<p><strong>Art. 12 Anno societario<br \/><\/strong>L\u2019anno societario ha inizio il 1\u00b0 gennaio e termina il 31 dicembre.<\/p>\n<p><strong>Art. 13 Modifiche degli statuti<br \/><\/strong>Le modifiche degli statuti possono essere decise da un\u2019assemblea societaria solo con la maggioranza assoluta di tutti gli aventi diritto di voto presenti e rappresentati, in base all\u2019elenco delle presenze.<\/p>\n<p><strong>Art. 14 Scioglimento<br \/><\/strong>Lo scioglimento dell\u2019associazione pu\u00f2 essere deciso esclusivamente nell\u2019ambito di un\u2019assemblea straordinaria che \u00e8 stata espressamente convocata a tale scopo almeno 30 giorni prima, indicando la decisione proposta.<\/p>\n<p>A tal fine \u00e8 necessario raggiungere la maggioranza di due terzi degli associati aventi diritto al voto e presenti. Non \u00e8 ammessa alcuna rappresentanza.<\/p>\n<p>A decidere in merito all\u2019utilizzo del patrimonio dell\u2019associazione in caso di liquidazione \u00e8 l\u2019assemblea straordinaria. Si esclude la ripartizione fra gli associati.<\/p>\n<p><strong>Art. 15 Entrata in vigore degli statuti<\/strong><\/p>\n<p>I presenti statuti sono stati approvati e immediatamente messi in vigore nell\u2019ambito dell\u2019Assemblea costitutiva del 15 giugno 2013.\u00a0 Il primo anno societario \u00e8 stato prolungato fino al 30 giugno 2014.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Schocherswil, 15 giugno 2013<\/p>\n<p>la presidente<br \/>Petra Gugler<\/p>\n<p>l&#8217;atturia<br \/>Sylvie Saxer<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PFHAS Statuti La forma maschile o femminile utilizzata nei presenti statuti si riferisce ovviamente anche alle forme non espressamente citate. 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